domande rinviate
1. Se l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), 46 e 52, del regolamento (UE) n. 1215/2012 1 debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale che, sulla base di un corrispondente principio di ordine pubblico stabilito dal diritto nazionale, esclude il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze dei tribunali di altri Stati membri in tutti i procedimenti contro i titolari di licenza e gli attuali ed ex dirigenti e personale chiave di un titolare di licenza in relazione a questioni relative alla fornitura di un servizio di gioco, qualora tale azione incida o comprometta la liceità della fornitura di servizi di gioco a Malta o da Malta ai sensi di una licenza rilasciata dall'Autorità o la liceità di un obbligo legale o naturale derivante dalla fornitura di tali servizi di gioco e si riferisca a un'attività autorizzata che è lecita ai sensi di tale diritto nazionale e di altri strumenti normativi nazionali applicabili.
2. Se gli articoli 45, paragrafo 1, e 46 del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale che, indipendentemente dal fatto che l'ente obbligato abbia presentato domanda al tribunale di riconoscimento/tribunale dell'esecuzione e abbia esaurito tutti i ricorsi nello Stato membro del tribunale di primo grado e senza revisione da parte del tribunale di riconoscimento/tribunale dell'esecuzione, esclude il riconoscimento (articolo 45 del suddetto regolamento) e l'esecuzione (articolo 46 di tale regolamento) delle decisioni dei tribunali di altri Stati membri in tutti i procedimenti contro i titolari di licenza e gli attuali ed ex dirigenti e personale chiave di un titolare di licenza in questioni relative alla fornitura di un servizio di gioco, qualora tale azione incida o comprometta la legalità della fornitura di servizi di gioco a Malta o da Malta in base a una licenza rilasciata dall'Autorità o la legalità di un obbligo legale o naturale derivante dalla fornitura di tali servizi di gioco e si riferisca a un'attività autorizzata che, ai sensi di tale diritto nazionale e di altri strumenti normativi nazionali applicabili, è lecita.
3.a. Se l'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 46 del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale che prevede che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie siano contrari all'ordine pubblico al solo scopo di proteggere i titolari di licenze di gioco d'azzardo online dal riconoscimento e dall'esecuzione delle decisioni giudiziarie di altri Stati membri emesse nei loro confronti, nell'ambito della promozione del settore privato da parte dello Stato, come previsto dal diritto costituzionale nazionale.
3.b. Se l'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 46 del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che ostano al diniego di riconoscimento ed esecuzione da parte del giudice adito nello Stato di esecuzione per motivi di ordine pubblico, qualora tale diniego si basi unicamente sul fatto che sarebbe contrario agli interessi economici e finanziari dello Stato membro richiesto riconoscere tale decisione, poiché gli operatori del gioco d'azzardo apportano un contributo significativo all'economia e alle entrate di tale Stato membro.
4. Se l'articolo 52 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale che esclude il riconoscimento e/o l'esecuzione di una sentenza di un tribunale di un altro Stato membro in un procedimento nei confronti di titolari di licenza, attuali ed ex dirigenti e personale chiave di un titolare di licenza in questioni relative alla fornitura di un servizio di gioco, con la motivazione che l'attività dell'operatore di gioco sarebbe ammissibile ai sensi del diritto maltese.
5. Se l'articolo 48 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di pronunciarsi tempestivamente ivi previsto è violato qualora non sia stata adottata alcuna decisione in primo grado sulla domanda di riconoscimento entro sei mesi, senza che ciò sia imputabile a circostanze o ritardi imputabili alle parti o a terzi nel singolo procedimento di riconoscimento.
Vedi anche:
1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nelle cause civili e commerciali (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1).